A.·.G.·.D.·.G.·.A.·.D.·.U.·.
MASSONERIA UNIVERSALE COMUNIONE ITALIANA
LIBERTA' - UGUAGLIANZA - FRATELLANZA
GRAN LOGGIA
DEL RITO SIMBOLICO ITALIANO
DECRETO N. 4 VG/MM
NOI VIRGILIO GAITO GR. MAESTRO DEGLI ARCHITETTI
PRESIDENTE DEL RITO SIMBOLICO ITALIANO
vista la deliberazione dell'Assemblea Nazionale convocata per il giorno 24 settembre 1983, con la quale sono stati approvati il nuovo Statuto ed il Regolamento del Rito Simbolico Italiano;
visto l'art. i delle Disposizioni transitorie dello stesso Statuto:
ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:
Articolo Unico
Lo Statuto ed il Regolamento del Rito Simbolico Italiano annessi al presente Decreto entrano in vigore da oggi.
I Maestri Liberi Muratori aderenti al Rito Simbolico Italiano hanno l'obbligo di rispettarlo e di farlo rispettare.
Dato dalla Sede della Gran Loggia il giorno 24 del mese di marzo dell'anno 1984 E
.·.V
.·..
IL GRAN SEGRETARIO | | IL GRAN MAESTRO DEGLI ARCHITETTI |
Monaldo Monaldi | | Virgilio Gaito |
STATUTO
DEL
RITO SIMBOLICO ITALIANO
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
Il Rito Simbolico Italiano è una Fratellanza di Maestri Liberi Muratori, costituita in perfetta parità di doveri e di diritti per elevare la coscienza iniziatica e per collaborare alla diffusione dei principi massonici confermati nella "Dichiarazione di Principi " all'atto della sua costituzione.
Art. 2
Il Rito Simbolico Italiano non concede ai propri aderenti nuove iniziazioni, ma richiede soltanto una promessa solenne di Fedeltà ai Principi ed all'Autorità che presiede all'Ordinamento Rituale.
Art. 3
Il Rito Simbolico Italiano svolge la sua opera per mezzo dei seguenti Corpi Rituali:
1° - Collegi dei Maestri Architetti.
2° - Logge Regionali.
3° - Gran Loggia del Rito Simbolico Italiano.
TITOLO II
DEL COLLEGIO DEI MAESTRI ARCHITETTI
Art. 4
Il Collegio dei Maestri Architetti può costituirsi, previo rilascio della Bolla di Fondazione da parte della Gran Loggia, in ogni Oriente ove risiedono almeno sette Maestri Liberi Muratori aderenti al Rito.
Art. 5
Il Collegio dei Maestri Architetti lavora con il Rituale approvato dalla Gran Loggia.
Art. 6
I Maestri Liberi Muratori, affiliati alla Massoneria Italiana, Grande Oriente d'Italia, possono presentare domanda per l'ammissione al Collegio dei Maestri Architetti del proprio Oriente. Ove nel proprio Oriente non esista un Collegio di Maestri Architetti, la domanda potrà essere diretta al Collegio dei Maestri Architetti più vicino.
La domanda deve essere convalidata da due Maestri Architetti regolarmente iscritti al Collegio.
I Maestri Liberi Muratori richiedenti debbono dichiarare nella domanda di non essere legati all'obbedienza di altra Autorità Rituale.
Art. 7
Sulle domande di ammissione il Collegio dei Maestri Architetti delibera, a maggioranza, con unica votazione, ed a scrutinio segreto.
Gli ammessi, prestata la solenne promessa al Rito, assumeranno il titolo attestativo di Maestro Architetto e riceveranno la tessera di appartenenza.
Art. 8
Il Collegio dei Maestri Architetti ammette, in qualità di visitatori, alle proprie sedute i Maestri Architetti regolarmente appartenenti ad altri Collegi. I visitatori hanno diritto al voto, salvo che nelle questioni di finanza e nella elezione dei Dignitari.
Art.9
Il Collegio dei Maestri Architetti è diretto da un Seggio di Dignitari, così composto:
1° - Presidente.
2° - Primo Sorvegliante - Vice Presidente.
3° - Secondo Sorvegliante.
4° - Oratore.
5° - Segretario.
6° - Tesoriere.
7° - Cerimoniere.
Il Seggio svolge funzioni analoghe a quelle previste per il Presidente ed i Dignitari della Gran Loggia, in quanto compatibili.
Art. 10
Il Collegio dei Maestri Architetti, in una tenuta appositamente convocata nel mese di giugno di ogni anno, elegge il Seggio dei Dignitari ed il Tribunale di cui all'art. 58, lett. a) nonché, ogni biennio, i propri delegati alla Loggia Regionale.
Art. 11
Il Collegio dei Maestri Architetti si raduna di regola una volta al mese, in tenuta ordinaria.
La convocazione straordinaria può essere fatta dal Presidente quando lo ritenga opportuno, oppure quando egli sia invitato dal Presidente della Loggia Regionale per la trattazione di questioni di carattere generale riguardanti la Regione o dal Serenissimo Gran Maestro degli Architetti per la trattazione di questioni a carattere generale riguardanti la Nazione.
La convocazione straordinaria può essere richiesta, con motivazione scritta, da un numero di Maestri Architetti componenti il Collegio non minore del quinto degli iscritti.
Art. 12
Il Collegio dei Maestri Architetti ha i seguenti compiti:
a) intensificare ed elevare la dottrina dei Maestri Architetti in rapporto specialmente allo studio della simbologia massonica e alla conoscenza di tutti gli ordinamenti a carattere iniziatico di ogni tempo e di ogni paese;
b) curare la diffusione del Rito nella propria giurisdizione;
c) prendere l'iniziativa per l'esame di tutte le questioni di carattere morale, sociale, politico, culturale, umanitario, interessanti la propria giurisdizione, e, ove occorra, affidarne lo studio a Commissioni permanenti o temporanee;
d) studiare le questioni ad esso affidate dalla Gran Loggia;
e) stabilire forme di assistenza morale e materiale ai Fratelli, alle loro Famiglie, ai profani, e alle Istituzioni Umanitarie;
f) eleggere i propri Dignitari;
g) eleggere i propri delegati alla Loggia Regionale competente;
h) eleggere i propri rappresentanti alla Gran Loggia;
i) nominare il Tribunale di cui all'art. 58.
Art. 13
Il Collegio dei Maestri Architetti non può deliberare su proposte nella seduta stessa in cui vengono presentate e su proposte non iscritte all'ordine del giorno, salvo casi di urgenza riconosciuti da almeno due terzi dei presenti.
TITOLO III
DELLA LOGGIA REGIONALE
Art. 14
La Loggia Regionale è costituita di regola, previo rilascio della Bolla di Fondazione da parte della Gran Loggia, nell'Oriente considerato Capoluogo della Regione dello Stato, qualora nella Regione esistano due o più Collegi di Maestri Architetti.
Con deliberazione della Gran Loggia, potrà essere stabilita altra sede, qualora nell'Oriente considerato Capoluogo non concorrano le condizioni per la istituzione di una Loggia Regionale, come pure potrà essere assegnata ad essa una giurisdizione particolare.
Art. 15
La Loggia Regionale è costituita da componenti di diritto e componenti elettivi.
Sono componenti di diritto i Presidenti dei Collegi di Maestri Architetti che ne fanno parte.
Sono componenti elettivi i rappresentanti dei Collegi di Maestri Architetti di appartenenza, in ragione di uno per ogni cinque componenti del Collegio.
I componenti di diritto fanno parte della Loggia Regionale pro-tempore, i componenti elettivi per un biennio.
Art. 16
La Loggia Regionale ammette, in qualità di visitatori, alle proprie tenute i Maestri Architetti membri di altre Logge Regionali o di Collegi di Maestri Architetti, ma senza diritto al voto.
Art. 17
La Loggia Regionale è governata da un Seggio di Dignitari così composto:
1°- Presidente.
2° - Primo Sorvegliante - Vice Presidente.
3° - Secondo Sorvegliante.
4° - Oratore.
5° - Segretario.
6° - Tesoriere.
7° - Cerimoniere.
Art. 18
La Loggia Regionale, ogni biennio, in una tenuta appositamente convocata nel mese di ottobre, elegge il Seggio dei Dignitari ed il Tribunale di cui all'art. 58 lett. b).
Art. 19
La Loggia Regionale si raduna di regola ogni due mesi. La convocazione straordinaria può essere fatta dal Presidente quando lo ritenga opportuno.
La convocazione straordinaria avrà luogo anche su richiesta motivata scritta di un numero dei suoi componenti non inferiore al quarto.
Art. 20
La Loggia Regionale ha i seguenti compiti principali:
a) rappresentare, rafforzare e diffondere il Rito nel proprio territorio;
b) trattare tutte le questioni massoniche e tutti i problemi della vita profana in rapporto alla propria giurisdizione territoriale;
e) collaborare alla integrazione del lavoro dei Collegi dei Maestri Architetti di appartenenza;
d) promuovere, quando possibile, un convegno annuale dei Fratelli della Regione, per trattare i maggiori interessi della Regione e per rinsaldare l'affratellamento dei componenti il Rito nella Regione stessa;
e) proporre alla Gran Loggia i provvedimenti ritenuti opportuni per i Collegi dei Maestri Architetti il cui funzionamento non sia regolare;
f) mantenere continuo contatto con la Gran Loggia, suggerendo quei provvedimenti e quelle opere ritenuti necessari nell'interesse delle finalità massoniche e rituali;
g) eleggere i propri Dignitari;
h) nominare il Tribunale di cui all'art. 58 lett. b.
TITOLO IV
DELLA GRAN LOGGIA
Art. 21
La Gran Loggia ha il governo generale del Rito Simbolico Italiano.
Art. 22
La Gran Loggia è costituita da componenti di diritto e da componenti elettivi.
Sono componenti di diritto:
1° - i Presidenti delle Logge Regionali;
2° - i Presidenti dei Collegi dei Maestri Architetti.
Sono componenti elettivi i delegati dei Collegi dei Maestri Architetti in ragione di uno ogni 7 Maestri o frazione.
I componenti di diritto e quelli elettivi fanno parte della Gran Loggia pro-tempore.
Art. 23
La Gran Loggia elegge il Serenissimo Gran Maestro degli Architetti Presidente del Rito Simbolico Italiano con le modalità di cui all'art. 31 del Regolamento in base a una terna di Maestri Architetti, proposta dai Membri della Gran Loggia.
Il Gran Maestro degli Architetti dura in carica quattro anni ed è rieleggibile.
Art. 24
La Gran Loggia elegge i componenti del Consiglio di Presidenza secondo le modalità degli artt. 14, 15 e 34 del Regolamento.
I componenti del Consiglio di Presidenza durano in carica due anni e sono rieleggibili.
Art. 25
Il Consiglio di Presidenza che dirige ed amministra la Gran Loggia è composto da:
1° - Serenissimo Gran Maestro degli Architetti Presidente del Rito Simbolico Italiano.
2° - Primo Gran Sorvegliante - Vice Presidente.
3° - Secondo Gran Sorvegliante.
4° - Grande Oratore.
5° - Gran Segretario.
6° - Gran Tesoriere.
7° - Gran Cerimoniere.
Art. 26
La Gran Loggia si raduna di regola entro il 31 marzo di ogni anno nella Capitale dello Stato con decreto del Serenissimo Gran Maestro, contenente l'ordine dei lavori.
Le tenute straordinarie possono essere convocate motu proprio dal Serenissimo Gran Maestro degli Architetti oppure su deliberazione del Consiglio di Presidenza, o su richiesta di un terzo dei Collegi dei Maestri Architetti.
Art. 27
I Presidenti delle Logge Regionali ed i Presidenti dei Collegi dei Maestri Architetti che, per giustificato motivo dichiarato per iscritto, non possono intervenire alla tenuta della Gran Loggia, saranno sostituiti dai Primi Sorveglianti e, in mancanza di questi, dai Secondi Sorveglianti o da un Maestro Architetto appositamente delegato.
Art. 28
Il Consiglio di Presidenza deve riunirsi almeno due volte l'anno per esaminare tutti i problemi relativi all'attività del Rito, con particolare riferimento ai Collegi dei Maestri Architetti ed alle Logge Regionali, ivi compresa l'autorizzazione alla costituzione di nuovi Collegi di Maestri Architetti.
Il Consiglio di Presidenza determina le tasse di ammissione al Rito ed i contributi per le Bolle di Fondazione.
Art. 29
Il Consiglio di Presidenza presenta alla tenuta ordinaria della Gran Loggia il rendiconto morale ed economico dell'esercizio scaduto, nonché il piano finanziario per l'anno successivo. Può adottare, in casi d'urgenza, provvedimenti di competenza della Gran Loggia, con l'obbligo di chiederne la ratifica alla prima tenuta di essa.
Art. 30
La Gran Loggia:
a) elegge il Serenissimo Gran Maestro degli Architetti;
b) elegge i Componenti del Consiglio di Presidenza;
c) si costituisce in Corte di giustizia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 38, lett. c);
d) promuove e regola la fondazione delle Logge Regionali e ne determina, occorrendo, la giurisdizione;
e) rilascia le Bolle di Fondazione dei Corpi Rituali;
f) prescrive i distintivi, i disegni dei Labari dei Corpi Rituali e dei loro componenti;
g) emana i Rituali;
h) vigila sull'osservanza dello Statuto e del Regolamento del Rito da parte di tutti i Corpi Rituali;
i) promuove e dirige il lavoro del Rito;
1) promuove e regola i rapporti del Rito Simbolico Italiano con il Grande Oriente d'Italia e con gli altri Riti riconosciuti e con le Comunioni massoniche regolari nel mondo;
m) promuove con tutti i mezzi l'alta cultura massonica e la diffusione delle idealità dell'Ordine e del Rito in particolare;
n) giudica inappellabilmente sulle questioni riguardanti il Rito;
o) sanziona i provvedimenti proposti dal Consiglio di Presidenza a carico delle Logge Regionali e dei Collegi dei Maestri Architetti il cui funzionamento non sia regolare;
p) può deputare, quando lo creda necessario, uno o più componenti della Gran Loggia presso Corpi Rituali, con l'incarico di vigilare sull'osservanza dello Statuto e del Regolamento;
q) delibera sul rendiconto morale ed economico, sul piano finanziario e sul programma di azione rituale per l'anno successivo, presentati dal Consiglio di Presidenza; delibera la misura delle quote di capitazione dovute dai Collegi Maestri Architetti alla Gran Loggia e alle Logge Regionali e dai singoli Maestri Architetti ai Collegi di appartenenza.
r) discute le proposte presentate dal Consiglio di Presidenza ed iscritte all'ordine dei Lavori e ne ratifica le decisioni relative alle quote da versarsi dai Maestri Architetti, secondo l'art. 41;
s) esercita, infine, ogni altra attribuzione che le venga demandata dallo Statuto del Rito;
t) delibera sulle proposte di modifica dello Statuto del Rito e del Regolamento, le quali dovranno essere state preventivamente discusse almeno sei mesi prima della data di convocazione della Gran Loggia da tutti i Collegi Maestri Architetti.
Art. 31
Il diritto di voto nelle deliberazioni di Gran Loggia è sospeso per quei componenti di diritto od elettivi i cui Collegi di appartenenza non siano in regola con il Tesoro della Gran Loggia. E' fatta eccezione per i soli Dignitari della Gran Loggia.
Art. 32
Il Serenissimo Gran Maestro degli Architetti è il Presidente del Rito Simbolico Italiano. Egli rappresenta la Gran Loggia nell'intervallo fra le convocazioni.
Art. 33
Il Serenissimo Gran Maestro degli Architetti:
a) installa il Consiglio di Presidenza ai sensi dell'art. 33 del Regolamento;
b) installa i Dignitari delle Logge Regionali ai sensi dell'art. 27 del Regolamento;
c) convoca e presiede le tenute della Gran Loggia, anche se costituita in Corte di Giustizia;
d) promulga e fa eseguire le deliberazioni della Gran Loggia;
e) firma le Bolle di Fondazione e rilascia le tessere di appartenenza;
f) assume la Presidenza di qualsiasi tenuta dei Corpi Rituali alle quali intervenga;
g) ha voto decidente nelle votazioni, in caso di parità di voti, sperimentate fino alla terza volta;
h) può sospendere per gravi motivi le Logge Regionali e i Collegi dei Maestri Architetti e dichiarare decaduto il Seggio dei Dignitari;
i) può prendere, in via d'urgenza, provvedimenti di competenza del Consiglio di Presidenza, con l'obbligo di chiedere la ratifica alla prima tenuta;
1) esercita, infine, tutte le altre attribuzioni che gli vengono conferite dallo Statuto del Rito e dal Regolamento.
Art. 34
Il Serenissimo Gran Maestro degli Architetti concede il Nulla Osta per le ammissioni dei Maestri Architetti e per le elezioni dei Dignitari delle Logge Regionali e dei Collegi dei Maestri Architetti; approva i Regolamenti interni dei Corpi Rituali.
Art. 35
Il Serenissimo Gran Maestro degli Architetti, sotto la sua responsabilità e nel limite delle sue attribuzioni, può affidare incarichi temporanei a componenti della Gran Loggia, come suoi Delegati o Rappresentanti.
Art. 36
Il Primo Gran Sorvegliante, Vice Presidente del Rito Simbolico Italiano, sostituisce il Serenissimo Gran Maestro degli Architetti nelle sue attribuzioni, in caso di assenza o impedimento e, insieme al Secondo Gran Sorvegliante, lo coadiuva nel governo del Rito.
Quando il Vice Presidente della Gran Loggia sarà assente o impedito, il Secondo Sorvegliante lo sostituirà in tutte le sue funzioni.
Art. 37
Il Grande Oratore vigila alla esecuzione dello Statuto e del Regolamento ed all'osservanza dei Rituali e formula le conclusioni alla fine di ogni discussione.
Firma, insieme al Serenissimo Gran Maestro degli Architetti e al Gran Segretario, i verbali delle tenute della Gran Loggia.
Art. 38
Il Gran Segretario firma la corrispondenza; ha la direzione della Gran Segreteria, dell'Archivio e dell'Anagrafe; ad ogni tenuta della Gran Loggia presenterà una relazione sommaria sui Corpi Rituali, sull'anagrafe e sul movimento del Rito; egli nomina e revoca gli impiegati della Gran Loggia i quali dovranno essere, di regola, Maestri Architetti regolarmente iscritti ad un Collegio Maestri Architetti.
Art. 39
Il Gran Tesoriere cura la riscossione delle entrate e provvede alle spese della Gran Loggia in conformità alle deliberazioni adottate dal Consiglio di Presidenza; compila ogni anno il Bilancio consuntivo ed il preventivo che debbono essere approvati nella tenuta della Gran Loggia, secondo l'art. 30.
Il Gran Tesoriere promuove dal Grande Oratore l'ammonizione dei Collegi dei Maestri Architetti morosi da sei mesi nella rimessa delle contribuzioni. Entro i tre mesi successivi all'ammonizione, nel caso di persistente. morosità, deve chiedere al Serenissimo Gran Maestro degli Architetti di decretare la sospensione dei lavori del Collegio e la decadenza del Seggio dei Dignitari in carica, ai sensi dell'art. 33 lettera h).
Il Gran Tesoriere, ove la morosità si protragga per oltre un anno, deve chiedere al Grande Oratore di rinviare al giudizio della Gran Loggia, convocata in Corte di Giustizia, il Collegio interessato.
Art. 40
Il Gran Cerimoniere è responsabile della copertura dei Lavori della Gran Loggia; cura il ricevimento dei Fratelli Visitatori; dà le disposizioni e dirige il cerimoniale nelle sedute particolari; sovraintende al Tronco della Beneficenza.
TITOLO V
DISPOSIZIONI COMUNI
Art. 41
La Gran Loggia trae i mezzi per il suo funzionamento da una quota di capitazione annuale da versarsi dai Collegi dei Maestri Architetti al Tesoro della Gran Loggia.
La quota sarà corrisposta dai Collegi dei Maestri Architetti sulla base degli iscritti al 31 dicembre di ciascuno anno con versamenti semestrali anticipati.
Art. 42
Le Logge Regionali traggono i mezzi per il loro funzionamento dai contributi dei Collegi dei Maestri Architetti di appartenenza.
Art. 43
I Collegi dei Maestri Architetti traggono i mezzi per il loro funzionamento dalla quota mensile da versarsi dai singoli Fratelli al Tesoro del Collegio.
Art. 44
Tutte le elezioni previste dallo Statuto sono fatte a scrutinio segreto e sulla base della maggioranza. Possono, tuttavia, avvenire a scrutinio palese ove ciò sia deciso alla unanimità.
Sono vietate le elezioni per acclamazione, le nomine AD HONOREM e le nomine AD VITAM.
Tutti gli uscenti sono rieleggibili. In caso di parità di voti è eletto il più anziano di iscrizione al Collegio dei Maestri Architetti e, in caso di uguale anzianità d'iscrizione, il più anziano di età.
I Corpi Rituali possono, in caso di necessità, procedere alla elezione di un Oratore, di un Segretario e di un Cerimoniere aggiunto.
Art. 45
Le Logge Regionali e i Collegi dei Maestri Architetti possono essere sciolti quando vengano a mancare le condizioni della loro costituzione o per motivi di ordine.
I Presidenti sono personalmente résponsabili della restituzione alla Gran Segreteria della Bolla di Fondazione e della rimessa:
1 - del Rituale.
2 - del Labaro.
3 - del Sigillo.
4 - della Matricola.
5 - del Tesoro.
6 - dell'Archivio.
Art. 46
La Gran Loggia, le Logge Regionali, i Collegi dei Maestri Architetti hanno Labari propri, in armonia con le disposizioni emanate dalla Gran Loggia.
Art. 47
I Maestri Architetti hanno una particolare insegna costituita da un collare di colore azzurro decorato con l'aquila del Rito in argento, avente per gioiello il Pentalfa pitagoreo. I componenti della Gran Loggia indosseranno il medesimo collare con l'aquila del Rito in oro. La Gran Loggia fornirà i relativi modelli.
Nelle sedute rituali dovranno essere indossati:
1 - abito scuro.
2 - grembiule bianco bordato di azzurro.
3 - guanti bianchi.
4 - collare azzurro decorato.
Art. 48
Ogni tenuta ordinaria e straordinaria dovrà comprendere di regola:
a) lo svolgimento del Rituale di apertura e di chiusura dei lavori;
b) la trattazione di un tema iniziatico rituale;
c) l'esame degli argomenti amministrativi proposti dal Presidente.
Un Maestro Architetto organista eseguirà le musiche che accompagnano i lavori rituali.
Di ogni tenuta ordinaria e straordinaria di tutti i Corpi Rituali, sarà redatto un verbale a cura del Segretario. Il verbale dovrà essere letto all'apertura dei lavori della tenuta successiva e, approvato, verrà firmato dal Presidente, dall'Oratore e dal Segretario.
TITOLO VI
DALLA GIUSTIZIA MASSONICA RITUALE
CAPO I
PRINCIPI GENERALI
Art. 49
I Fratelli Maestri Architetti con la promessa solenne accettano di sottostare alla Giustizia massonica rituale, la quale si conforma sempre ai principi del Rito e alla morale massonica. Le pene sono graduate secondo il grado di responsabilità del riconosciuto colpevole, tenuta presente la regola della tolleranza.
Va rispettato, a pena di nullità, il principio del contraddittorio sicché ogni incolpato ha diritto alla contestazione della accusa e alla difesa in ogni stato e grado del procedimento.
In difetto di nomina di un difensore di fiducia, deve esserne nominato uno di ufficio.
CAPO II
COLPE E PENE
Art. 50
Costituiscono colpe massoniche rituali:
1) Ogni violazione volontaria dello Statuto e del Regolamento del Rito e degli obblighi assunti con la promessa solenne;
2) l'inosservanza volontaria delle disposizioni delle Supreme Autorità del Rito e dei singoli Corpi Rituali;
3) l'abituale violazione delle forme rituali, la negligenza nell'adempimento dei doveri, l'incuria nella esecuzione delle disposizioni della Gran Loggia;
4) ogni azione contraria alla lealtà, all'onore e alla dignità della persona umana.
Art. 51
I Fratelli Maestri Architetti riconosciuti responsabili delle colpe loro imputate sono punibili gradatamente rispetto alla gravità dei fatti e alle loro circostanze:
a) con l'espulsione dal Rito;
b) con la sospensione da un mese ad un anno da tutti i diritti derivanti dall'appartenenza al Rito Simbolico Italiano;
c) con la interdizione sino a tre anni da ogni carica rituale.
Per i Maestri Architetti puniti a norma della lett. a) del presente articolo, il Grande Oratore, di concerto con il Serenissimo Gran Maestro degli Architetti, può proporre Tavola di accusa avanti le competenti autorità dell'Ordine.
Art. 52
Le Logge Regionali e i Collegi dei Maestri Architetti riconosciuti responsabili delle colpe loro imputate sono punibili:
a) con l'ammonizione;
b) con la sospensione dei lavori fino ad un anno e la decadenza dal seggio dei Dignitari;
c) con lo scioglimento.
Le Logge Regionali e i Collegi dei Maestri Architetti sono rappresentati in giudizio dal Presidente o da altro Dignitario da lui delegato in caso di impedimento.
CAPO III
ORGANI GIUDIZIARI
Art. 53
La Giustizia Massonica Rituale è amministrata in nome della Serenissima Gran Loggia di Rito Simbolico Italiano.
Le sentenze sono intestate A
.·. G
.·. D
.·. G
.·. A
.·. D
.·. U
.·. e debbono essere motivate.
Art. 54
Gli organi della Giustizia Massonica Rituale sono:
a) Il Tribunale del Collegio dei Maestri Architetti composto dal Presidente e da due giudici.
Il Collegio, in sede di rinnovo delle cariche, provvede alla nomina di due giudici effettivi e due supplenti.
b) Il Tribunale della Loggia Regionale composto dal Presidente e da quattro giudici.
La Loggia Regionale in sede di rinnovo delle cariche provvede alla nomina di quattro giudici effettivi e due supplenti.
Il Tribunale della Loggia Regionale giudica in I grado delle colpe dei Collegi dei Maestri Architetti di appartenenza e in II grado delle sentenze emesse dai Collegi dei Maestri Architetti di appartenenza.
c) La Gran Loggia costituita in Corte di Giustizia, che giudica in unico grado delle colpe imputabili ai propri componenti e alle Logge Regionali.
Essa giudica in II grado sulle sentenze emesse dai Tribunali delle Logge Regionali contro i Collegi dei Maestri Architetti di appartenenza e ad essa spetta il giudizio di revisione delle sentenze pronunciate dagli stessi Tribunali in grado di appello. Giudica anche in II grado sulle sentenze emesse dai Collegi dei Maestri Architetti non appartenenti ad una Loggia Regionale. Il Collegio giudicante eletto dalla Gran Loggia è composto di sette membri tra cui il Gran Maestro degli Architetti, che presiede il Collegio e può delegare un altro Dignitario di Gran Loggia a sostituirlo in caso di impedimento.
Art. 55
I giudizi si svolgono senza formalità di procedura, ma con il rispetto delle norme generali di cui all'art. 49 a pena di nullità.
Le sedute dibattimentali debbono, a pena di nullità, essere aperte a tutti i Fratelli Maestri Architetti e di esse deve essere data tempestiva comunicazione.
Art. 56
Le sentenze emesse in I grado dai Tribunali dei Collegi dei Maestri Architetti e dalle Logge Regionali possono essere impugnate, nel termine dei 60 giorni dall'avvenuta comunicazione della motivazione all'impugnante, secondo le modalità previste dal Regolamento, dal dichiarato colpevole, dall'Oratore del Corpo rituale e dal Grande Oratore.
Il Grande Oratore può impugnare nello stesso termine le sentenze di proscioglimento emesse da qualunque Tribunale, avanti alla Magistratura superiore.
Art. 57
Il Tribunale di II grado può confermare la sentenza impugnata, riformarla in tutto o in parte e può anche confermare il dispositivo, riformando la sola motivazione.
E' ammesso il ricorso alla Gran Loggia, costituita in Corte di Giustizia, avverso le sentenze emesse in unico grado per la sola violazione di norme di diritto.
Art. 58
Durante il procedimento e fintanto che la sentenza non sia più soggetta ad impugnazione il giudicabile è sospeso da ogni diritto rituale.
Art. 59
Il Serenissimo Gran Maestro degli Architetti può esercitare, udito il parere della Gran Loggia, il diritto di condono e di grazia a favore degli imputati dichiarati colpevoli, siano essi Maestri Architetti o Corpi Rituali.
Il parere non è vincolante, ma il Serenissimo Gran Maestro degli Architetti deve motivare i provvedimenti difformi dal parere stesso.
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
I
Lo Statuto ed il Regolamento del Rito Simbolico Italiano approvati dall'Assemblea Nazionale entreranno in vigore dal giorno della loro promulgazione che dovrà essere decretata entro sei mesi dall'approvazione.