RITO SIMBOLICO ITALIANO 

REGOLAMENTO

DALLA SEDE DELLA GRAN LOGGIA
MMI
PALAZZO GIUSTINIANI - ROMA

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TITOLO I

DEI MAESTRI ARCHITETTI

Art. 1

Il Maestro Libero Muratore che desideri entrare a far parte o essere riammesso al Rito Simbolico Italiano deve presentare domanda (mod. A), corredata del "curriculum vitae" profano e massonico, sottoscritta da lui e da due Maestri Architetti, attivi e quotizzanti.
Le domande di riammissione (mod. B) in caso di depennamento per morosità dovranno essere accompagnate dall'importo corrispondente alla morosità pregressa.

Art. 2

Il "curriculum" massonico dovrà specificare le cariche ricoperte in Loggia o nell'ambito del Grande Oriente d'Italia e l'attività svolta in altre obbedienze estere regolari, unitamente alla dichiarazione di non appartenenza ad altri Riti.

Art. 3

Le domande, di ammissione e di riammissione, devono essere consegnata al Presidente del Collegio, il quale in riunione rituale ne informa gli altri Maestri Architetti dichiarandone la presa in considerazione.

Art. 4

Nella riunione successiva alla presa in considerazione, il Collegio, udita la relazione dei due Maestri Architetti firmatari delle domande, procederà alla votazione per deliberare l'ammissione.

Art. 5

La votazione è fatta con voto segreto con palle bianche e nere e le domande saranno accolte se riporteranno il voto favorevole di almeno i due terzi dei presenti aventi diritto al voto.

Art. 6

Se nelle votazioni le palle nere saranno superiori ad un terzo dei votanti, la domanda resta sospesa e potrà essere riproposta, per una sola volta, solamente dopo sei mesi..

Art. 7

Il risultato della votazione e il "curriculum vitae" dovranno essere inviati al Gran Segretario, unitamente alla tassa di ammissione, entro 15 giorni dalla votazione.
Il Gran Segretario, in assenza di elementi ostativi, invierà il "Brevetto di appartenenza" al Rito, il Grembiule, il Collare e i Gioielli di Maestro Architetto.

Art, 8

L'ammesso presterà la Promessa Solenne (mod. C) al Rito nella riunione di Collegio immediatamente successiva al ricevimento del Brevetto (mod. D).

Art. 9

Le capitazioni di ammissione e di riammissione saranno determinate ogni anno dal Consiglio di Presidenza.

Art. 10

Le domande di ammissione e di riammissione possono essere presentate due sole volte.
Le domande di riammissione seguiranno lo stesso iter delle domande di ammissione; la seconda volta la domanda di riammissione dovrà essere convalidata dalla Gran Loggia.
Il riammesso dovrà prestare nuovamente la Promessa Solenne.

 

TITOLO II

DEI COLLEGI DEI MAESTRI ARCHITETTI

Art. 11

La domanda di costituzione di un nuovo Collegio deve essere inoltrata, a firma di almeno sette Maestri Architetti attivi e quotizzanti, al Gran Segretario che la porrà in votazione alla prima riunione del Consiglio di Presidenza.
La votazione sarà a voto palese e il Collegio verrà costituito se il numero dei voti avrà raggiunto la maggioranza relativa dei presenti aventi diritto.
Il Collegio verrà regolarmente costituito con l’emissione della Bolla di Fondazione (mod. F) rilasciata dal Gran Maestro e controfirmata dal Gran Segretario.
La costituzione dei Triangoli deve essere inoltrata, a firma di almeno tre Maestri Architetti attivi e quotizzanti, al Gran Segretario che la porrà in votazione alla prima riunione del Consiglio di Presidenza, che ne regola l’attività direttamente o a mezzo di Fratelli Maestri Architetti all’uopo delegati.

Art. 12

Le riunioni ordinarie dei Collegi dei Maestri Architetti sono convocate possibilmente all'inizio dell'anno massonico con l'invio da parte del Presidente del calendario e del programma dei lavori.

Art. 13

Le convocazioni di riunioni straordinarie vanno effettuate a mezzo di comunicazione scritta, a cura del Segretario, da inviarsi a ciascun Maestro Architetto almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione, con esplicito ordine del giorno. In casi di particolare urgenza, la convocazione può essere effettuata con qualunque mezzo e senza il rispetto di termini minimi.

Art. 14

La convocazione della riunione appositamente fissata per le elezioni deve essere effettuata con comunicazione scritta da inviarsi, a cura del Segretario, a ciascun Maestro Architetto, almeno 30 giorni prima della data fissata per la riunione, con esplicito ordine del giorno.

Art. 15

Tutti i Maestri Architetti in regola con il Tesoro del Collegio sono elettori ed eleggibili.

Art. 16

Le votazioni si svolgono esclusivamente con voto segreto a mezzo di schede, sulle quali ogni singolo Maestro Architetto scriverà i nomi di coloro che vuole eleggere alle dignità rispettivamente di:

  • Presidente
  • Primo Sorvegliante - Vice Presidente
  • Secondo Sorvegliante
  • Oratore
  • Segretario
  • Tesoriere
  • Cerimoniere
  • due Giudici effettivi e due supplenti.

Tale norma si applica anche per le altre Camere rituali.
Terminato lo spoglio, effettuato da due scrutatori nominati dal Presidente, per ogni carica sarà proclamato eletto chi avrà ottenuto la maggioranza relativa dei voti per quella carica.
Nei casi di parità si applicherà quanto previsto dall’Art. 44 dello Statuto.

Art. 17

Il Presidente, per ogni carica, chiederà ai partecipanti alla riunione di proporsi o proporre i candidati; formata così la lista dei candidati, il Presidente porrà in votazione i nominativi in ordine di carica e successivamente procederà al conteggio dei voti coadiuvato dagli scrutatori.
Gli eletti saranno proclamati in conformità a quanto stabilito dal presente Regolamento.

Art. 18

Il procedimento per le elezioni dei delegati alle Logge Regionali è analogo e si svolge con la procedura di cui ai precedenti articoli del presente Regolamento.

Art. 19

I risultati delle votazioni dei Dignitari e dei Giudici devono essere comunicati al Gran Segretario entro 10 giorni dalla votazione, accompagnati dal saldo delle capitazioni dovute per l’anno in corso. Il Gran Segretario provvederà, successivamente, a trasmettere il nulla osta del Gran Maestro degli Architetti.

Art. 20

La installazione rituale dei Dignitari, che sarà fatta dal Presidente uscente, o da un suo delegato, oppure in loro assenza, dal Gran Maestro o da suo delegato, deve avvenire nella riunione successiva al ricevimento del nulla osta.

Art. 21

Le elezioni dei delegati alla Gran Loggia si svolgono in una riunione straordinaria, convocata ai sensi del presente Regolamento, da tenersi almeno 30 giorni prima della data fissata per la Gran Loggia. I risultati vanno trasmessi immediatamente al Gran Segretario e comunque presentati prima dell’inizio della Gran Loggia.
La votazione si svolge con voto palese e con le modalità del presente Regolamento.

 

TITOLO III

DELLE LOGGE REGIONALI

Art. 22

La domanda di costituzione di una nuova Loggia Regionale deve essere inoltrata, a firma di almeno due Presidenti di Collegio, in regola con il Tesoro, al Gran Segretario che la porrà in votazione alla prima riunione del Consiglio di Presidenza.
La votazione sarà a voto palese e la Loggia Regionale verrà costituita se il numero dei voti avrà raggiunto la maggioranza relativa dei presenti aventi diritto.
Il Collegio verrà regolarmente costituito con l’emissione della Bolla di Fondazione (mod. F) rilasciata dal Gran Maestro e controfirmata dal Gran Segretario.

Art. 23

Le riunioni ordinarie delle Logge Regionali sono convocate all'inizio di ogni anno massonico dal Presidente con l'invio del calendario e del programma dei lavori.

Art. 24

Le convocazioni di riunione straordinaria vanno effettuate a mezzo di comunicazione scritta da inviarsi, a cura del Segretario, a tutti gli appartenenti, almeno 30 giorni prima della data fissata per la riunione, con esplicito ordine del giorno.

Art. 25

La convocazione della riunione appositamente fissata per le elezioni deve essere effettuata con comunicazione scritta da inviarsi, a tutti gli appartenenti, a cura del Segretario, almeno 30 giorni prima della data fissata per la riunione, con esplicito ordine del giorno.

Art. 26

Hanno diritto di voto e sono eleggibili tutti i Maestri Architetti i cui Collegi di appartenenza siano in regola con il Tesoro della Loggia Regionale e della Gran Loggia.

Art. 27

Le votazioni si svolgono esclusivamente con voto segreto a mezzo di schede nelle quali ogni singolo Maestro scriverà in ordine i nomi di coloro che vuole eleggere alle Dignità, oltre ai quattro giudici effettivi e i due supplenti.
Si procederà come previsto dal presente Regolamento.

Art. 28

La carica di Presidente della Loggia Regionale è incompatibile con quella di Presidente di Collegio.
La Loggia Regionale può, per motivi di carattere contingente ed eccezionale, derogare in via temporanea a tale norma.

Art. 29

I risultati delle votazioni devono essere comunicati al Gran Segretario entro 10 giorni dalla votazione. Il Gran Segretario provvederà successivamente, a trasmettere il nulla osta del Gran Maestro degli Architetti.

Art. 30

La installazione rituale dei Dignitari, che sarà fatta dal Gran Maestro degli Architetti o da un suo delegato, deve avvenire nella riunione successiva al ricevimento del nulla osta.

 

TITOLO IV

DELLA GRAN LOGGIA

Art. 31

Le riunioni ordinarie di Gran Loggia vengono convocate con decreto del Gran Maestro degli Architetti da inviarsi a cura del Gran Segretario, a tutti i Presidenti delle Logge Regionali e dei Collegi, almeno 60 giorni prima della data fissata per la riunione, unitamente all’ordine del giorno e del luogo dove si svolgerà la riunione.

Art. 32

Le riunioni straordinarie di Gran Loggia sono convocate con decreto del Gran Maestro degli Architetti da inviarsi, a cura del Gran Segretario, a tutti i Presidenti delle Logge Regionali e dei Collegi, almeno 90 giorni prima della data fissata per la riunione, unitamente all’ordine del giorno e del luogo dove si svolgerà la riunione.

Art. 33

All'apertura di ogni sessione di Gran Loggia, sia ordinaria che straordinaria, una Commissione formata dal Grande Oratore, dal Gran Segretario e dal Gran Tesoriere verifica i poteri dei membri di Gran Loggia sia di diritto che eletti e convalida coloro che essendo in regola con le disposizioni dello Statuto e del Regolamento, hanno diritto al voto.

Art. 34

La Gran Loggia ogni quattro anni, nella riunione ordinaria, elegge il Gran Maestro degli Architetti.

Art. 35

Le votazioni si svolgono con voto segreto a mezzo di schede su cui ogni singolo Maestro scrive un solo nome. Risulta eletto il Maestro Architetto che abbia riportato il maggior numero di voti. A parità di voti risulta eletto il più anziano di iscrizione al Rito Simbolico.

Art. 36

La proclamazione dell'eletto viene fatta immediatamente e subito dopo si procede al passaggio delle consegne e all'installazione rituale del neo eletto a cura dell'uscente.

Art. 37

La Gran Loggia ogni due anni, in riunione ordinaria, elegge i membri del Consiglio di Presidenza con le stesse modalità previste per le elezioni del Gran Maestro.

Art. 38

Terminato lo spoglio effettuato a cura del Grande Oratore e del Gran Segretario, il Gran Maestro degli Architetti proclama gli eletti e procede immediatamente al loro insediamento rituale.

Art. 39

Coloro che siano eletti alle cariche di Gran Loggia non possono continuare a mantenere altre Cariche all’interno del Rito.
La Gran Loggia può, per motivi di carattere contingente ed eccezionale, derogare in via temporanea a tale norma.

Art. 40

Le elezioni suppletive dei Dignitari uscenti delle Logge Regionali e dei Collegi, resesi necessarie a norma degli articoli precedenti si svolgono con le modalità previste dal Regolamento nella riunione immediatamente successiva alla riunione di Gran Loggia.

Art. 41

La convocazione della Gran Loggia costituita in Corte di Giustizia viene effettuata con decreto del Gran Maestro e inviata con comunicazione scritta a cura del Gran Segretario, a tutti i Presidenti, ai Giudici ed agli interessati, almeno 60 giorni prima della data fissata per la riunione contenente l'ordine dei lavori .

 

TITOLO V

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Art. 42

Le capitazioni verranno corrisposte dai Collegi dei Maestri Architetti in due soluzioni semestrali anticipate entro gennaio e luglio di ogni anno.
Su comunicazione del Gran Tesoriere, il Gran Segretario provvederà a inviare le tessere annuali di appartenenza (mod. E) a tutti i Maestri Architetti i cui Collegi siano in regola con la prima semestralità del Tesoro della Gran Loggia.
Le tessere saranno firmate dal Presidente e dal Segretario del Collegio di appartenenza.

Art. 43

Le capitazioni sono computate per l'anno in corso sulla base del piè di lista al 31 dicembre che dovrà essere inviato entro il 31 gennaio dell’anno seguente al Gran Tesoriere.

Art. 44

Il Gran Maestro degli Architetti può non convalidare le elezioni se la richiesta di nulla osta non è accompagnata dal pié di lista aggiornato e dal versamento delle capitazioni.

Art. 45

Le capitazioni richieste dai Collegi dei Maestri Architetti debbono essere versate anticipatamente per semestri.

 

TITOLO VI

DELLA GIUSTIZIA MASSONICA DEL RITO

 

CAPO I

DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 46

I Tribunali dei Collegi e delle Logge Regionali hanno sede presso i rispettivi Presidenti.

Art. 47

In tutti gli organi giudiziari l'Oratore e il Segretario (o i rispettivi aggiunti) fungono rispettivamente da rappresentante della legge e da verbalizzante e non partecipano alla votazione.

Art. 48

Il Presidente del Tribunale provvede, ove occorra, per incompatibilità o impedimento di un Giudice effettivo, alla designazione del Giudice supplente.

Art. 49

Qualora l'incompatibilità o l'impedimento riguardino il Presidente, le sue funzioni vengono assunte dal Primo Sorvegliante, Vice Presidente.

Art. 50

Tutte le convocazioni e le comunicazioni debbono essere fatte con comunicazione scritta ed assumono la data del timbro postale.
Gli atti che raggiungono il loro scopo sono comunque validi.

 

CAPO II

SVOLGIMENTO DEI GIUDIZI

Art. 51

Le tavole di accusa debbono essere redatte per iscritto e rivolte all'Oratore della Camera Rituale competente a giudicare.
Esse debbono contenere l'indicazione specifica dell'addebito con le prove e l'elencazione dei testimoni.
Dell'apertura del procedimento deve essere data notizia al Gran Maestro degli Architetti e al Consiglio di Presidenza per i provvedimenti di loro competenza.

Art. 52

L'Oratore, ricevuta la tavola d'accusa, ove non la ritenga manifestamente infondata, la trasmette con la richiesta di rinvio a giudizio al Presidente del Collegio giudicante con l'intero fascicolo entro venti giorni dalla ricezione.
Qualora non la ritenga fondata, sentito il parere del Presidente, la reinvia al mittente con motivazione scritta.

Art. 53

Il Presidente della Camera Rituale competente, nei successivi venti giorni dalla ricezione comunica all'interessato il contenuto della tavola d'accusa e della richiesta dell'Oratore e lo invita a nominarsi entro venti giorni un difensore, che deve essere un Maestro Architetto attivo e quotizzante.

Art. 54

Entro 60 giorni dalla richiesta dell'Oratore il Presidente deve convocare il Tribunale, dandone notizia al Grande Oratore, al Gran Segretario, all'Oratore, all'interessato e al suo difensore almeno 30 giorni prima della data fissata.
Della celebrazione del giudizio deve essere data comunicazione a tutti i membri del Collegio che hanno diritto di assistervi al pari di qualsiasi altro Maestro Architetto.

Art. 55

L'istruttoria è svolta direttamente nel dibattimento che si attua senza formalità di procedura. Esaminati i documenti ed escussi i testimoni, si svolgono le richieste dell'Oratore e della difesa e il Tribunale decide immediatamente in Camera di Consiglio. L'incolpato deve essere sempre sentito prima della decisione.

Art. 56

Qualora in corso di dibattimento emergano fonti di prova o nomi di testimoni, utili all'accertamento della verità, il Tribunale può, su richiesta dell'Oratore o della difesa, rinviare il procedimento ad altra udienza.

Art. 57

Il dispositivo della sentenza deve essere letto in udienza, non appena il Tribunale ha deciso.
La motivazione della sentenza deve essere depositata presso la Segreteria della Camera Rituale competente entro 20 giorni dalla chiusura del dibattimento.

Art. 58

Il Segretario provvede senza indugio alla comunicazione della sentenza all'interessato, al suo difensore, all'Oratore della Camera Rituale, al Grande Oratore e al Gran Segretario.

Art. 59

I giudizi debbono essere definiti dallo stesso Tribunale che li ha iniziati anche se nel corso del procedimento sia scaduto il periodo di durata della carica dei suoi componenti. La sostituzione di un giudice in corso di causa è consentita solo per impedimento temporaneo o definitivo.

 

CAPO III

IMPUGNAZIONI

Art. 60

L'impugnazione si propone con atto spedito, per lettera raccomandata, all'Oratore della Camera Rituale competente.
Esso deve contenere una sommaria esposizione dei fatti, i motivi del gravame e le conclusioni.
L'Oratore trasmette senza indugio l'intero fascicolo al Presidente dell'Organo di appello.

Art. 61

L'impugnazione proposta dall'Oratore o dal Grande Oratore deve essere indirizzata anche alla parte, la quale può contro dedurre entro 60 giorni dalla data di ricevimento dell'atto.

Art. 62

Gli Organi delle impugnazioni giudicano in base agli atti del grado inferiore.
Ricevuto il gravame, il Presidente del Collegio investito deve richiedere senza indugio gli atti al Tribunale che ha emesso la sentenza impugnata e fissare, entro 60 giorni dal ricevimento di essi, la data del dibattimento di cui deve dare comunicazione a tutti gli interessati.

Art. 63

Il dibattimento di secondo grado si svolge con la stessa procedura di quello di primo grado. Dopo la relazione si procede alla lettura degli atti e successivamente sono ascoltati l'Oratore, la difesa e l'incolpato.
Il Tribunale di appello può, se lo ritiene determinante ai fini dell'accertamento della verità, ammettere nuove prove e nuovi testi che sia stato impossibile indicare in prime cure o rinnovare in tutto o in parte il dibattimento precedente.

Art. 64

Terminato il dibattimento, il Tribunale si riunisce in Camera di Consiglio ed emette la sentenza il cui dispositivo è letto immediatamente.

Art. 65

Per quanto non previsto in questo capo si fa riferimento alle norme del giudizio di primo grado.

Art. 66

Gli originali delle sentenze emesse dai Tribunali delle Camere Rituali restano presso la Segreteria di questi e gli interessati possono, in ogni momento, richiederne copia autentica. Una copia di esse va trasmessa al Gran Segretario che le custodirà insieme a quelle della Gran Loggia riunita in Corte di Giustizia.

 

CAPO IV

GRAZIA

Art. 68

La Gran Loggia, nel concedere la grazia ai sensi dell'art. 59 dello Statuto, stabilirà con decreto le modalità e le condizioni per il godimento della grazia stessa.

 

DISPOSIZIONI GENERALI

I

Nel rispetto dell’ordinamento giuridico dello Stato, secondo tradizione di un Ordine Massonico regolare, le Camere, i Dignitari ed ogni Maestro Architetto del Rito Simbolico Italiano, sono tenuti, nell’elaborazione, riordino e comunicazione dei dati personali riguardanti i Maestri Architetti iscritti al Rito, al più scrupoloso rispetto delle norme vigenti in materia di tutela della riservatezza nella vita privata previste dall’ordinamento dello Stato italiano, in conformità con la Costituzione della Repubblica e le disposizioni emanate dalle Istituzioni della Comunità e dell’Unione Europea e contenute negli atti internazionali vincolanti per lo Stato.



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