TITOLO I
DEI MAESTRI ARCHITETTI
Art. 1
Il Maestro Libero Muratore che desideri entrare a far parte o
essere riammesso al Rito Simbolico Italiano deve presentare domanda (mod. A),
corredata del "curriculum vitae" profano e massonico, sottoscritta da
lui e da due Maestri Architetti, attivi e quotizzanti.
Le domande di riammissione (mod. B) in caso di depennamento per morosità
dovranno essere accompagnate dall'importo corrispondente alla morosità
pregressa.
Art. 2
Il "curriculum" massonico dovrà specificare le
cariche ricoperte in Loggia o nell'ambito del Grande Oriente d'Italia e
l'attività svolta in altre obbedienze estere regolari, unitamente alla
dichiarazione di non appartenenza ad altri Riti.
Art. 3
Le domande, di ammissione e di riammissione, devono essere
consegnata al Presidente del Collegio, il quale in riunione rituale ne informa
gli altri Maestri Architetti dichiarandone la presa in considerazione.
Art. 4
Nella riunione successiva alla presa in considerazione, il
Collegio, udita la relazione dei due Maestri Architetti firmatari delle domande,
procederà alla votazione per deliberare l'ammissione.
Art. 5
La votazione è fatta con voto segreto con palle bianche e
nere e le domande saranno accolte se riporteranno il voto favorevole di almeno i
due terzi dei presenti aventi diritto al voto.
Art. 6
Se nelle votazioni le palle nere saranno superiori ad un
terzo dei votanti, la domanda resta sospesa e potrà essere riproposta, per una
sola volta, solamente dopo sei mesi..
Art. 7
Il risultato della votazione e il "curriculum
vitae" dovranno essere inviati al Gran Segretario, unitamente alla tassa di
ammissione, entro 15 giorni dalla votazione.
Il Gran Segretario, in assenza di elementi ostativi, invierà il "Brevetto
di appartenenza" al Rito, il Grembiule, il Collare e i Gioielli di Maestro
Architetto.
Art, 8
L'ammesso presterà la Promessa Solenne (mod. C) al Rito
nella riunione di Collegio immediatamente successiva al ricevimento del Brevetto
(mod. D).
Art. 9
Le capitazioni di ammissione e di riammissione saranno
determinate ogni anno dal Consiglio di Presidenza.
Art. 10
Le domande di ammissione e di riammissione possono essere
presentate due sole volte.
Le domande di riammissione seguiranno lo stesso iter delle domande di
ammissione; la seconda volta la domanda di riammissione dovrà essere
convalidata dalla Gran Loggia.
Il riammesso dovrà prestare nuovamente la Promessa Solenne.
TITOLO II
DEI COLLEGI DEI MAESTRI ARCHITETTI
Art. 11
La domanda di costituzione di un nuovo Collegio deve essere
inoltrata, a firma di almeno sette Maestri Architetti attivi e quotizzanti, al
Gran Segretario che la porrà in votazione alla prima riunione del Consiglio di
Presidenza.
La votazione sarà a voto palese e il Collegio verrà costituito se il numero
dei voti avrà raggiunto la maggioranza relativa dei presenti aventi diritto.
Il Collegio verrà regolarmente costituito con l’emissione della Bolla di
Fondazione (mod. F) rilasciata dal Gran Maestro e controfirmata dal Gran
Segretario.
La costituzione dei Triangoli deve essere inoltrata, a firma di almeno tre
Maestri Architetti attivi e quotizzanti, al Gran Segretario che la porrà in
votazione alla prima riunione del Consiglio di Presidenza, che ne regola l’attività
direttamente o a mezzo di Fratelli Maestri Architetti all’uopo delegati.
Art. 12
Le riunioni ordinarie dei Collegi dei Maestri Architetti sono
convocate possibilmente all'inizio dell'anno massonico con l'invio da parte del
Presidente del calendario e del programma dei lavori.
Art. 13
Le convocazioni di riunioni straordinarie vanno effettuate a
mezzo di comunicazione scritta, a cura del Segretario, da inviarsi a ciascun
Maestro Architetto almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione,
con esplicito ordine del giorno. In casi di particolare urgenza, la convocazione
può essere effettuata con qualunque mezzo e senza il rispetto di termini
minimi.
Art. 14
La convocazione della riunione appositamente fissata per le
elezioni deve essere effettuata con comunicazione scritta da inviarsi, a cura
del Segretario, a ciascun Maestro Architetto, almeno 30 giorni prima della data
fissata per la riunione, con esplicito ordine del giorno.
Art. 15
Tutti i Maestri Architetti in regola con il Tesoro del
Collegio sono elettori ed eleggibili.
Art. 16
Le votazioni si svolgono esclusivamente con voto segreto a
mezzo di schede, sulle quali ogni singolo Maestro Architetto scriverà i nomi di
coloro che vuole eleggere alle dignità rispettivamente di:
- Presidente
- Primo Sorvegliante - Vice Presidente
- Secondo Sorvegliante
- Oratore
- Segretario
- Tesoriere
- Cerimoniere
- due Giudici effettivi e due supplenti.
Tale norma si applica anche per le altre Camere rituali.
Terminato lo spoglio, effettuato da due scrutatori nominati dal Presidente, per
ogni carica sarà proclamato eletto chi avrà ottenuto la maggioranza relativa
dei voti per quella carica.
Nei casi di parità si applicherà quanto previsto dall’Art. 44 dello Statuto.
Art. 17
Il Presidente, per ogni carica, chiederà ai partecipanti
alla riunione di proporsi o proporre i candidati; formata così la lista dei
candidati, il Presidente porrà in votazione i nominativi in ordine di carica e
successivamente procederà al conteggio dei voti coadiuvato dagli scrutatori.
Gli eletti saranno proclamati in conformità a quanto stabilito dal presente
Regolamento.
Art. 18
Il procedimento per le elezioni dei delegati alle Logge
Regionali è analogo e si svolge con la procedura di cui ai precedenti articoli
del presente Regolamento.
Art. 19
I risultati delle votazioni dei Dignitari e dei Giudici
devono essere comunicati al Gran Segretario entro 10 giorni dalla votazione,
accompagnati dal saldo delle capitazioni dovute per l’anno in corso. Il Gran
Segretario provvederà, successivamente, a trasmettere il nulla osta del Gran
Maestro degli Architetti.
Art. 20
La installazione rituale dei Dignitari, che sarà fatta dal
Presidente uscente, o da un suo delegato, oppure in loro assenza, dal Gran
Maestro o da suo delegato, deve avvenire nella riunione successiva al
ricevimento del nulla osta.
Art. 21
Le elezioni dei delegati alla Gran Loggia si svolgono in una
riunione straordinaria, convocata ai sensi del presente Regolamento, da tenersi
almeno 30 giorni prima della data fissata per la Gran Loggia. I risultati vanno
trasmessi immediatamente al Gran Segretario e comunque presentati prima dell’inizio
della Gran Loggia.
La votazione si svolge con voto palese e con le modalità del presente
Regolamento.
TITOLO III
DELLE LOGGE REGIONALI
Art. 22
La domanda di costituzione di una nuova Loggia Regionale deve
essere inoltrata, a firma di almeno due Presidenti di Collegio, in regola con il
Tesoro, al Gran Segretario che la porrà in votazione alla prima riunione del
Consiglio di Presidenza.
La votazione sarà a voto palese e la Loggia Regionale verrà costituita se il
numero dei voti avrà raggiunto la maggioranza relativa dei presenti aventi
diritto.
Il Collegio verrà regolarmente costituito con l’emissione della Bolla di
Fondazione (mod. F) rilasciata dal Gran Maestro e controfirmata dal Gran
Segretario.
Art. 23
Le riunioni ordinarie delle Logge Regionali sono convocate
all'inizio di ogni anno massonico dal Presidente con l'invio del calendario e
del programma dei lavori.
Art. 24
Le convocazioni di riunione straordinaria vanno effettuate a
mezzo di comunicazione scritta da inviarsi, a cura del Segretario, a tutti gli
appartenenti, almeno 30 giorni prima della data fissata per la riunione, con
esplicito ordine del giorno.
Art. 25
La convocazione della riunione appositamente fissata per le
elezioni deve essere effettuata con comunicazione scritta da inviarsi, a tutti
gli appartenenti, a cura del Segretario, almeno 30 giorni prima della data
fissata per la riunione, con esplicito ordine del giorno.
Art. 26
Hanno diritto di voto e sono eleggibili tutti i Maestri
Architetti i cui Collegi di appartenenza siano in regola con il Tesoro della
Loggia Regionale e della Gran Loggia.
Art. 27
Le votazioni si svolgono esclusivamente con voto segreto a
mezzo di schede nelle quali ogni singolo Maestro scriverà in ordine i nomi di
coloro che vuole eleggere alle Dignità, oltre ai quattro giudici effettivi e i
due supplenti.
Si procederà come previsto dal presente Regolamento.
Art. 28
La carica di Presidente della Loggia Regionale è
incompatibile con quella di Presidente di Collegio.
La Loggia Regionale può, per motivi di carattere contingente ed eccezionale,
derogare in via temporanea a tale norma.
Art. 29
I risultati delle votazioni devono essere comunicati al Gran
Segretario entro 10 giorni dalla votazione. Il Gran Segretario provvederà
successivamente, a trasmettere il nulla osta del Gran Maestro degli Architetti.
Art. 30
La installazione rituale dei Dignitari, che sarà fatta dal Gran Maestro
degli Architetti o da un suo delegato, deve avvenire nella riunione successiva
al ricevimento del nulla osta.
TITOLO IV
DELLA GRAN LOGGIA
Art. 31
Le riunioni ordinarie di Gran Loggia vengono convocate con
decreto del Gran Maestro degli Architetti da inviarsi a cura del Gran
Segretario, a tutti i Presidenti delle Logge Regionali e dei Collegi, almeno 60
giorni prima della data fissata per la riunione, unitamente all’ordine del
giorno e del luogo dove si svolgerà la riunione.
Art. 32
Le riunioni straordinarie di Gran Loggia sono convocate con
decreto del Gran Maestro degli Architetti da inviarsi, a cura del Gran
Segretario, a tutti i Presidenti delle Logge Regionali e dei Collegi, almeno 90
giorni prima della data fissata per la riunione, unitamente all’ordine del
giorno e del luogo dove si svolgerà la riunione.
Art. 33
All'apertura di ogni sessione di Gran Loggia, sia ordinaria
che straordinaria, una Commissione formata dal Grande Oratore, dal Gran
Segretario e dal Gran Tesoriere verifica i poteri dei membri di Gran Loggia sia
di diritto che eletti e convalida coloro che essendo in regola con le
disposizioni dello Statuto e del Regolamento, hanno diritto al voto.
Art. 34
La Gran Loggia ogni quattro anni, nella riunione ordinaria,
elegge il Gran Maestro degli Architetti.
Art. 35
Le votazioni si svolgono con voto segreto a mezzo di schede
su cui ogni singolo Maestro scrive un solo nome. Risulta eletto il Maestro
Architetto che abbia riportato il maggior numero di voti. A parità di voti
risulta eletto il più anziano di iscrizione al Rito Simbolico.
Art. 36
La proclamazione dell'eletto viene fatta immediatamente e
subito dopo si procede al passaggio delle consegne e all'installazione rituale
del neo eletto a cura dell'uscente.
Art. 37
La Gran Loggia ogni due anni, in riunione ordinaria, elegge i
membri del Consiglio di Presidenza con le stesse modalità previste per le
elezioni del Gran Maestro.
Art. 38
Terminato lo spoglio effettuato a cura del Grande Oratore e
del Gran Segretario, il Gran Maestro degli Architetti proclama gli eletti e
procede immediatamente al loro insediamento rituale.
Art. 39
Coloro che siano eletti alle cariche di Gran Loggia non
possono continuare a mantenere altre Cariche all’interno del Rito.
La Gran Loggia può, per motivi di carattere contingente ed eccezionale,
derogare in via temporanea a tale norma.
Art. 40
Le elezioni suppletive dei Dignitari uscenti delle Logge
Regionali e dei Collegi, resesi necessarie a norma degli articoli precedenti si
svolgono con le modalità previste dal Regolamento nella riunione immediatamente
successiva alla riunione di Gran Loggia.
Art. 41
La convocazione della Gran Loggia costituita in Corte di
Giustizia viene effettuata con decreto del Gran Maestro e inviata con
comunicazione scritta a cura del Gran Segretario, a tutti i Presidenti, ai
Giudici ed agli interessati, almeno 60 giorni prima della data fissata per la
riunione contenente l'ordine dei lavori .
TITOLO V
DISPOSIZIONI PARTICOLARI
Art. 42
Le capitazioni verranno corrisposte dai Collegi dei Maestri
Architetti in due soluzioni semestrali anticipate entro gennaio e luglio di ogni
anno.
Su comunicazione del Gran Tesoriere, il Gran Segretario provvederà a inviare le
tessere annuali di appartenenza (mod. E) a tutti i Maestri Architetti i cui
Collegi siano in regola con la prima semestralità del Tesoro della Gran Loggia.
Le tessere saranno firmate dal Presidente e dal Segretario del Collegio di
appartenenza.
Art. 43
Le capitazioni sono computate per l'anno in corso sulla base
del piè di lista al 31 dicembre che dovrà essere inviato entro il 31 gennaio
dell’anno seguente al Gran Tesoriere.
Art. 44
Il Gran Maestro degli Architetti può non convalidare le
elezioni se la richiesta di nulla osta non è accompagnata dal pié di lista
aggiornato e dal versamento delle capitazioni.
Art. 45
Le capitazioni richieste dai Collegi dei Maestri Architetti
debbono essere versate anticipatamente per semestri.
TITOLO VI
DELLA GIUSTIZIA MASSONICA DEL RITO
CAPO I
DISPOSIZIONI COMUNI
Art. 46
I Tribunali dei Collegi e delle Logge Regionali hanno sede
presso i rispettivi Presidenti.
Art. 47
In tutti gli organi giudiziari l'Oratore e il Segretario (o i
rispettivi aggiunti) fungono rispettivamente da rappresentante della legge e da
verbalizzante e non partecipano alla votazione.
Art. 48
Il Presidente del Tribunale provvede, ove occorra, per
incompatibilità o impedimento di un Giudice effettivo, alla designazione del
Giudice supplente.
Art. 49
Qualora l'incompatibilità o l'impedimento riguardino il
Presidente, le sue funzioni vengono assunte dal Primo Sorvegliante, Vice
Presidente.
Art. 50
Tutte le convocazioni e le comunicazioni debbono essere fatte
con comunicazione scritta ed assumono la data del timbro postale.
Gli atti che raggiungono il loro scopo sono comunque validi.
CAPO II
SVOLGIMENTO DEI GIUDIZI
Art. 51
Le tavole di accusa debbono essere redatte per iscritto e
rivolte all'Oratore della Camera Rituale competente a giudicare.
Esse debbono contenere l'indicazione specifica dell'addebito con le prove e
l'elencazione dei testimoni.
Dell'apertura del procedimento deve essere data notizia al Gran Maestro degli
Architetti e al Consiglio di Presidenza per i provvedimenti di loro competenza.
Art. 52
L'Oratore, ricevuta la tavola d'accusa, ove non la ritenga
manifestamente infondata, la trasmette con la richiesta di rinvio a giudizio al
Presidente del Collegio giudicante con l'intero fascicolo entro venti giorni
dalla ricezione.
Qualora non la ritenga fondata, sentito il parere del Presidente, la reinvia al
mittente con motivazione scritta.
Art. 53
Il Presidente della Camera Rituale competente, nei successivi
venti giorni dalla ricezione comunica all'interessato il contenuto della tavola
d'accusa e della richiesta dell'Oratore e lo invita a nominarsi entro venti
giorni un difensore, che deve essere un Maestro Architetto attivo e quotizzante.
Art. 54
Entro 60 giorni dalla richiesta dell'Oratore il Presidente
deve convocare il Tribunale, dandone notizia al Grande Oratore, al Gran
Segretario, all'Oratore, all'interessato e al suo difensore almeno 30 giorni
prima della data fissata.
Della celebrazione del giudizio deve essere data comunicazione a tutti i membri
del Collegio che hanno diritto di assistervi al pari di qualsiasi altro Maestro
Architetto.
Art. 55
L'istruttoria è svolta direttamente nel dibattimento che si
attua senza formalità di procedura. Esaminati i documenti ed escussi i
testimoni, si svolgono le richieste dell'Oratore e della difesa e il Tribunale
decide immediatamente in Camera di Consiglio. L'incolpato deve essere sempre
sentito prima della decisione.
Art. 56
Qualora in corso di dibattimento emergano fonti di prova o
nomi di testimoni, utili all'accertamento della verità, il Tribunale può, su
richiesta dell'Oratore o della difesa, rinviare il procedimento ad altra
udienza.
Art. 57
Il dispositivo della sentenza deve essere letto in udienza,
non appena il Tribunale ha deciso.
La motivazione della sentenza deve essere depositata presso la Segreteria della
Camera Rituale competente entro 20 giorni dalla chiusura del dibattimento.
Art. 58
Il Segretario provvede senza indugio alla comunicazione della
sentenza all'interessato, al suo difensore, all'Oratore della Camera Rituale, al
Grande Oratore e al Gran Segretario.
Art. 59
I giudizi debbono essere definiti dallo stesso Tribunale che
li ha iniziati anche se nel corso del procedimento sia scaduto il periodo di
durata della carica dei suoi componenti. La sostituzione di un giudice in corso
di causa è consentita solo per impedimento temporaneo o definitivo.
CAPO III
IMPUGNAZIONI
Art. 60
L'impugnazione si propone con atto spedito, per lettera
raccomandata, all'Oratore della Camera Rituale competente.
Esso deve contenere una sommaria esposizione dei fatti, i motivi del gravame e
le conclusioni.
L'Oratore trasmette senza indugio l'intero fascicolo al Presidente dell'Organo
di appello.
Art. 61
L'impugnazione proposta dall'Oratore o dal Grande Oratore
deve essere indirizzata anche alla parte, la quale può contro dedurre entro 60
giorni dalla data di ricevimento dell'atto.
Art. 62
Gli Organi delle impugnazioni giudicano in base agli atti del
grado inferiore.
Ricevuto il gravame, il Presidente del Collegio investito deve richiedere senza
indugio gli atti al Tribunale che ha emesso la sentenza impugnata e fissare,
entro 60 giorni dal ricevimento di essi, la data del dibattimento di cui deve
dare comunicazione a tutti gli interessati.
Art. 63
Il dibattimento di secondo grado si svolge con la stessa
procedura di quello di primo grado. Dopo la relazione si procede alla lettura
degli atti e successivamente sono ascoltati l'Oratore, la difesa e l'incolpato.
Il Tribunale di appello può, se lo ritiene determinante ai fini
dell'accertamento della verità, ammettere nuove prove e nuovi testi che sia
stato impossibile indicare in prime cure o rinnovare in tutto o in parte il
dibattimento precedente.
Art. 64
Terminato il dibattimento, il Tribunale si riunisce in Camera
di Consiglio ed emette la sentenza il cui dispositivo è letto immediatamente.
Art. 65
Per quanto non previsto in questo capo si fa riferimento alle
norme del giudizio di primo grado.
Art. 66
Gli originali delle sentenze emesse dai Tribunali delle
Camere Rituali restano presso la Segreteria di questi e gli interessati possono,
in ogni momento, richiederne copia autentica. Una copia di esse va trasmessa al
Gran Segretario che le custodirà insieme a quelle della Gran Loggia riunita in
Corte di Giustizia.
CAPO IV
GRAZIA
Art. 68
La Gran Loggia, nel concedere la grazia ai sensi dell'art. 59
dello Statuto, stabilirà con decreto le modalità e le condizioni per il
godimento della grazia stessa.
DISPOSIZIONI GENERALI
I
Nel rispetto dell’ordinamento giuridico dello Stato,
secondo tradizione di un Ordine Massonico regolare, le Camere, i Dignitari ed
ogni Maestro Architetto del Rito Simbolico Italiano, sono tenuti, nell’elaborazione,
riordino e comunicazione dei dati personali riguardanti i Maestri Architetti
iscritti al Rito, al più scrupoloso rispetto delle norme vigenti in materia di
tutela della riservatezza nella vita privata previste dall’ordinamento dello
Stato italiano, in conformità con la Costituzione della Repubblica e le
disposizioni emanate dalle Istituzioni della Comunità e dell’Unione Europea e
contenute negli atti internazionali vincolanti per lo Stato.