RITO SIMBOLICO ITALIANO 

REGOLAMENTO

DALLA SEDE DELLA GRAN LOGGIA
MCMLXXXIV
PALAZZO GIUSTINIANI - ROMA

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TITOLO I

DEI MAESTRI ARCHITETTI

Art. 1

Il Maestro Libero Muratore che desideri entrare a far parte del Rito Simbolico Italiano deve presentare domanda, corredata del curriculum vitae profano e massonico, sottoscritta da lui e da due Maestri Architetti.
Le domande di riammissione in caso di espulsione per morosità dovranno essere accompagnate dall'importo corrispondente alla morosità.

Art. 2

Il curriculum massonico dovrà specificare la data e il numero di brevetto di Maestro Libero Muratore, le cariche ricoperte in Loggia o nell'ambito del Grande Oriente d'Italia e l'attività svolta in altri Corpi Rituali o altre obbedienze estere regolari.

Art. 3

La domanda deve essere consegnata al Presidente del Collegio Maestri Architetti, il quale ne informa gli altri membri dichiarando così che è stata presa in considerazione.

Art. 4

Nella seduta successiva alla presa in considerazione, il Collegio, udita la relazione dei due Maestri Architetti firmatari della domanda, procederà alla votazione per deliberare l'ammissione.

Art. 5

La votazione, che è unica, è fatta a maggioranza e a scrutinio segreto mediante palle bianche e rosse.

Art. 6

Se nel corso della votazione le palle rosse risultano essere superiori a un terzo dei votanti, la domanda resta sospesa e potrà essere riproposta dopo sei mesi.

Art. 7

Il risultato della votazione e il curriculum vitae dell'ammesso dovranno essere inviati alla Gran Segreteria, unitamente alla tassa di ammissione, entro 15 giorni dalla votazione. Il Serenissimo Gran Maestro degli Architetti convaliderà l'ammissione e concederà il nulla osta affinché la Gran Segreteria invii la tessera di appartenenza al Rito, il Grembiule e il Collare di Maestro Architetto.

Art. 8

L'ammesso presterà la solenne promessa al Rito nella tenuta di Collegio immediatamente successiva al ricevimento del nulla osta.

Art. 9

La tassa di ammissione, che comprende anche il costo del Grembiule, del Collare e della tessera di appartenenza, sarà determinata ogni anno dal Consiglio di Presidenza.

TITOLO II

DEI COLLEGI DEI MAESTRI ARCHITETTI

Art. 10

Le sedute ordinarie dei Collegi dei Maestri Architetti sono convocate all'inizio dell'anno massonico con l'invio da parte del Presidente del calendario e del programma dei lavori.

Art. 11

Le convocazioni di sedute straordinarie vanno effettuate a mezzo di tavole raccomandate da inviarsi almeno 15 giorni prima della data fissata a cura del Segretario.

Art. 12

La convocazione della seduta appositamente fissata per le elezioni deve essere effettuata con tavola raccomandata da inviarsi almeno 30 giorni prima della data fissata a cura del Presidente.

Art. 13

Tutti i Maestri Architetti in regola con il Tesoro del Collegio sono elettori ed eleggibili.

Art. 14

Le votazioni si svolgono a mezzo di schede segrete sulle quali ogni singolo Maestro Architetto scriverà in ordine i nomi di coloro che vuole eleggere alle dignità rispettivamente di: Presidente; I Sorvegliante; II Sorvegliante; Oratore; Segretario; Tesoriere; i due giudici effettivi e i due supplenti.

Art. 15

Terminato lo spoglio, effettuato da due scrutatori nominati dal Presidente, verranno proclamati eletti coloro che avranno raggiunto il maggior numero relativamente alla carica. In caso di parità risulta eletto il Maestro Architetto più anziano di iscrizione al Collegio. Nel caso di scrutinio palese il Presidente porrà in votazione nello stesso ordine i nomi di coloro che sono proposti alla rispettiva dignità, iniziando da quello indicato per primo, e procederà alla conta coadiuvato dagli scrutatori.

Art. 16

Il procedimento per le elezioni dei delegati alle Logge Regionali è analogo e si svolge con la procedura di cui agli artt. 14 e 15.

Art. 17

I risultati delle votazioni devono essere comunicati alla Gran Segreteria entro 10 giorni, accompagnati dalle capitazioni riferentisi all'anno in corso. La Gran Segreteria provvederà, senza indugio, a trasmettere il nulla osta del Serenissimo Gran Maestro degli Architetti.

Art. 18

La installazione rituale dei Dignitari, che sarà fatta dal Presidente della Loggia Regionale, o da un suo delegato, deve avvenire nella tenuta successiva al ricevimento del nulla osta.

Art. 19

Le elezioni dei delegati alla Gran Loggia si svolgono in una seduta straordinaria, convocata ai sensi dell'art. 11, da tenersi almeno 30 giorni prima della data fissata per la Gran Loggia. I risultati vanno trasmessi immediatamente alla Gran Segreteria. La votazione si svolge con le modalità degli artt. 14 e 15.

TITOLO III

DELLE LOGGE REGIONALI

Art. 20

Le sedute ordinarie delle Logge Regionali sono convocate all'inizio di ogni anno massonico dal Presidente con l'invio del calendario e del programma dei lavori.

Art. 21

Le convocazioni di sedute straordinarie vanno effettuate a mezzo di tavola raccomandata da inviarsi, almeno 15 giorni prima della data fissata, a cura del Segretario.

Art. 22

La convocazione della seduta appositamente fissata per le elezioni deve essere effettuata con tavola raccomandata da inviarsi, almeno 30 giorni prima della data fissata, a cura del Presidente.

Art. 23

Hanno diritto di voto e sono eleggibili tutti i Maestri Architetti i cui Collegi di appartenenza siano in regola con il tesoro della Loggia Regionale e della Gran Loggia.

Art. 24

Le votazioni si svolgono a mezzo di schede segrete nelle quali ogni singolo membro scriverà in ordine i nomi di coloro che vuole eleggere alle dignità, come all'art. 14, oltre ai quattro giudici effettivi e i due supplenti.

Art. 25

Terminato lo spoglio effettuato da due scrutatori nominati dal Presidente, verranno proclamati eletti coloro che avranno raggiunto il maggior numero di voti relativamente alla carica. In caso di parità risulta eletto il più anziano di iscrizione al Collegio Maestri Architetti. Nel caso di scrutinio palese si procederà con la procedura indicata all'art. 15.

Art. 26

I risultati delle votazioni devono essere comunicati alla Gran Segreteria entro 10 giorni. La Gran Segreteria provvederà, senza indugio, a trasmettere il nulla osta del Serenissimo Gran Maestro degli Architetti.

Art. 27

La installazione rituale dei Dignitari, che sarà fatta dal Serenissimo Gran Maestro degli Architetti o da un suo delegato, deve avvenire nella tenuta successiva al ricevimento del nulla osta.

TITOLO IV

DELLA GRAN LOGGIA

Art. 28

Le riunioni ordinarie di Gran Loggia vengono convocate con decreto del Gran Maestro degli Architetti da inviarsi a cura del Gran Segretario almeno 60 giorni prima della data fissata.
Nello stesso termine è comunicato, con circolare del Gran Segretario, l'ordine del giorno della riunione.

Art. 29

Le riunioni straordinarie di Gran Loggia sono convocate con decreto del Serenissimo Gran Maestro degli Architetti da inviarsi, a cura del Gran Segretario, almeno 90 giorni prima della data fissata.
Nel decreto devono essere contenuti l'ordine del giorno e la motivazione della convocazione.

Art. 30

All'apertura di ogni sessione di Gran Loggia, sia ordinaria che straordinaria, una Commissione formata dal Grande Oratore, dal Gran Segretario e dal Gran Tesoriere verifica i poteri dei membri di Gran Loggia sia di diritto che elettivi e determina coloro che, essendo in regola con le disposizioni dello Statuto e del Regolamento, hanno diritto al voto.

Art. 31

La Gran Loggia ogni quattro anni, nella seduta ordinaria, elegge il Serenissimo Gran Maestro degli Architetti sulla base della terna proposta dai membri della Gran Loggia ai sensi dell'art. 23 dello Statuto.

Art. 32

Le votazioni si svolgono a mezzo di schede segrete su cui ogni singolo membro scrive un solo nome. Risulta eletto il Maestro Architetto che abbia riportato il maggior numero di voti. A parità di voti risulta eletto il più anziano di iscrizione al Rito Simbolico Italiano.

Art. 33

La proclamazione dell'eletto viene fatta immediatamente e subito dopo si procede al passaggio delle consegne e all'installazione rituale del neo eletto a cura dell'uscente.

Art. 34

La Gran Loggia ogni due anni, in seduta ordinaria, elegge i membri del Consiglio di Presidenza con le stesse modalità previste dagli artt. 14 e 15 del presente Regolamento.

Art. 35

Terminato lo spoglio effettuato a cura del Grande Oratore e del Gran Segretario, il Serenissimo Gran Maestro degli Architetti proclama gli eletti e procede immediatamente alla loro installazione rituale.

Art. 36

Se alle cariche di Serenissimo Gran Maestro degli Architetti o di membro del Consiglio di Presidenza viene eletto un componente della Gran Loggia, dovrà provvedersi alla integrazione della rappresentanza della Loggia Regionale o dei Collegio dei Maestri Architetti di provenienza.

Art. 37

Coloro che siano eletti alle cariche di Gran Loggia non possono continuare a dirigere altri Corpi Rituali. La Gran Loggia può, per motivi di carattere contingente ed eccezionale, derogare in via temporanea a tale norma.

Art. 38

Le elezioni suppletive resesi necessarie a norma degli articoli precedenti si svolgono con le modalità previste dal Regolamento nella tenuta immediatamente successiva alla riunione di Gran Loggia.

Art. 39

La convocazione della Gran Loggia costituita in Corte di Giustizia viene effettuata con tavola raccomandata da inviarsi a cura del Gran Segretario almeno 60 giorni prima della data fissata. Il relativo decreto del Serenissimo Gran Maestro degli Architetti deve contenere l'ordine dei lavori.

TITOLO V

DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 40

Le tasse di capitazione verranno corrisposte dai Collegi Maestri Architetti in due soluzioni semestrali anticipate entro gennaio e luglio di ogni anno.

Art. 41

Le capitazioni sono computate per l'anno in corso sulla base del piedilista al 31 dicembre che dovrà essere inviato entro il 31 gennaio dell'anno seguente al Gran Tesoriere.

Art. 42

Il Serenissimo Gran Maestro degli Architetti può non convalidare le elezioni se la richiesta di nulla osta non è accompagnata dal piedilista aggiornato e dal versamento delle tasse di capitazione.

Art. 43

Le quote richieste dai Collegi Maestri Architetti debbono essere versate ad ogni riunione mensile. Il Presidente del Collegio può privare del diritto di voto il Maestro Architetto che non sia in regola con il Tesoro.

TITOLO VI

DELLA GIUSTIZIA MASSONICA RITUALE

CAPO I

DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 44

I Tribunali dei Collegi e delle Logge Regionali hanno sede presso i rispettivi Presidenti.

Art. 45

In tutti gli organi giudiziari l'Oratore e il Segretario (o i rispettivi aggiunti) fungono rispettivamente da rappresentante della legge e da cancelliere e non partecipano alla votazione.

Art. 46

Il Presidente del Tribunale provvede, ove occorra, per incompatibilità o impedimento di un Giudice effettivo, alla designazione del Giudice supplente.

Art. 47

Qualora l'incompatibilità o l'impedimento riguardino il Presidente, le sue funzioni vengono assunte dal I Sorvegliante, Vice Presidente.

Art. 48

Tutte le convocazioni e le comunicazioni debbono essere fatte con tavola raccomandata ed assumono la data del timbro postale.
Gli atti che raggiungono il loro scopo sono comunque validi.

CAPO II

SVOLGIMENTO DEI GIUDIZI

Art. 49

Le tavole di accusa debbono essere redatte per iscritto e rivolte all'Oratore del Corpo Rituale competente a giudicare.
Esse debbono contenere l'indicazione specifica dell'addebito con le prove e l'elencazione dei testimoni.
Dell'apertura del procedimento deve essere data notizia al Serenissimo Gran Maestro degli Architetti e al Consiglio di Presidenza per i provvedimenti di loro competenza.

Art. 50

L'Oratore, ricevuta la tavola d'accusa, ove non la ritenga manifestamente infondata, la trasmette con la richiesta di rinvio a giudizio al Presidente del Collegio giudicante con l'intero fascicolo entro venti giorni dalla ricezione.

Art. 51

Il Presidente del Corpo rituale competente, nei successivi venti giorni dalla ricezione comunica all'interessato il contenuto della tavola d'accusa e della richiesta dell'Oratore e lo invita a nominarsi entro venti giorni un difensore, che deve essere un Maestro Architetto.

Art. 52

Entro 60 giorni dalla richiesta dell'Oratore il Presidente deve convocare il Tribunale, dandone notizia al Grande Oratore, al Gran Segretario, all'Oratore, all'interessato e al suo difensore almeno 30 giorni prima della data fissata.
Della celebrazione del giudizio deve essere data comunicazione a tutti i membri del Collegio che hanno diritto di assistervi al pari di qualsiasi altro Maestro Architetto.

Art. 53

L'istruttoria è svolta direttamente nel dibattimento che si attua senza formalità di procedura. Esaminati i documenti ed escussi i testimoni, si svolgono le richieste dell'Oratore e della difesa e il Tribunale decide immediatamente in Camera di Consiglio. L'incolpato deve essere sempre sentito prima della decisione.

Art. 54

Qualora in dibattimento emergessero fonti di prova o nomi di testimoni, utili all'accertamento della verità, il Tribunale può, su richiesta dell'Oratore o della difesa, rinviare il procedimento ad altra udienza.

Art. 55

Il dispositivo della sentenza deve essere letto in udienza, non appena il Tribunale ha deciso.
La motivazione della sentenza deve essere depositata presso la Segreteria della Camera rituale competente entro 20 giorni dalla chiusura del dibattimento.

Art. 56

Il Segretario provvede senza indugio alla comunicazione della sentenza all'interessato, al suo difensore, all'Oratore della Camera Rituale, al Grande Oratore e al Gran Segretario.

Art. 57

I giudizi debbono essere definiti dallo stesso Tribunale che li ha iniziati anche se nel corso del procedimento sia scaduto il periodo di durata della carica dei suoi componenti. La sostituzione di un giudice in corso di causa è consentita solo per impedimento temporaneo o definitivo.

CAPO III

IMPUGNAZIONI

Art. 58

L'impugnazione si propone con atto spedito, per tavola raccomandata, all'Oratore del Corpo rituale competente.
Esso deve contenere una sommaria esposizione dei fatti, i motivi del gravame e le conclusioni.
L'Oratore trasmette senza indugio l'intero fascicolo al Presidente dell'Organo di appello.

Art. 59

L'impugnazione proposta dall'Oratore o dal Grande Oratore deve essere indirizzata anche alla parte, la quale può controdedurre entro 60 giorni dalla data di ricevimento dell'atto.

Art. 60

Gli Organi delle impugnazioni giudicano in base agli atti del grado inferiore.
Ricevuto il gravame, il Presidente del Collegio investito deve richiedere senza indugio gli atti al Tribunale che ha emesso la sentenza impugnata e fissare, entro 60 giorni dal ricevimento di essi, la data del dibattimento di cui deve dare comunicazione a tutti gli interessati.

Art. 61

Il dibattimento di secondo e di terzo grado si svolge con la stessa procedura di quello di primo grado. Dopo la relazione si procede alla lettura degli atti e successivamente sono ascoltati l'Oratore, la difesa e l'incolpato.
Il Tribunale di appello può, se lo ritiene determinante ai fini dell'accertamento della verità, ammettere nuove prove e nuovi testi che sia stato impossibile indicare in prime cure o rinnovare in tutto o in parte il dibattimento precedente.

Art. 62

Terminato il dibattimento, il Tribunale si riunisce in Camera di Consiglio ed emette la sentenza il cui dispositivo è letto immediatamente.

Art. 63

Per quanto non previsto in questo capo si fa riferimento alle norme del giudizio di primo grado.

Art. 64

Gli originali delle sentenze emesse dai Tribunali delle Camere Rituali restano presso la Segreteria di questi e gli interessati possono, in ogni momento, richiederne copia autentica. Una copia di esse va trasmessa alla Gran Segreteria che le custodirà insieme a quelle della Gran Loggia riunita in Alta Corte.

CAPO IV

GRAZIA

Art. 65

Il Serenissimo Gran Maestro degli Architetti, nel concedere la grazia ai sensi dell'art. 59 dello Statuto, stabilirà con decreto le modalità e le condizioni per il godimento della grazia stessa.


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